REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
Registro Ordinanze: 215/2008
Registro Generale: 10915/2007
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO CORSARO Presidente
STEFANIA SANTOLERI Cons. , relatore
SOLVEIG COGLIANI Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2008
Visto il ricorso 10915/2007 proposto da:
SOC ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA
rappresentato e difeso da:
ALESI AVV. FRANCO
CONTARDI AVV. GENNARO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TUSCOLANA, 1020, ED. 107 SC. E
presso
ALESI AVV. FRANCO
contro
COMUNE DI ROMA
rappresentato e difeso da:
GAROFOLI AVV. UMBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA TEMPIO DI GIOVE, 21
presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA XII
e con l’intervento ad opponendum di
CAUCCI DANIELA + ALTRI
rappresentato e difeso da:
IZZO AVV. RAFFAELE
con domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE MARZIO, 3
presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento n. 1295 prot. 59186 del 5.10.2007.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CAUCCI DANIELA + ALTRI
COMUNE DI ROMA
Udito il relatore Cons. STEFANIA SANTOLERI e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che il ricorso non pare presentare –ad un primo sommario esame- sufficienti elementi di fumus boni juris, e che il manufatto è stato ormai quasi totalmente rimosso;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 10 Gennaio 2008
Il Presidente
Il Consigliere est.